L.R. 16 AGOSTO 2001, N. 19

 

"Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41

 

Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, L.R. 09 giugno 1998, n. 19, L.R. 30 agosto 2000, n. 36.

 

 

ARTICOLO 1

 

(Termine)

 

1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30

agosto 2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del

disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, č fissato al 31

dicembre 2001.

 

2. La Giunta regionale ha facoltā di dilazionare il termine di cui al

comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di

eventuali procedimenti liquidatori in corso.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Compenso del commissario)

 

1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal

1° luglio 2001, č fissato nella misura del cinquanta per cento

dell'indennitā prevista per il Consigliere regionale.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Bocci, deliberazione n.733 del 27 giugno 2001, atto consiliare n.735

(VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente

"Attivitā economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 5 luglio

2001.

 

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente 19

luglio 2001, con parere e relazioni del Presidente Gobbini, per la

maggioranza, e del Consigliere Renzetti, per la minoranza (atto

n.735/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del

24 luglio 2001, deliberazione n. 125.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 13 agosto 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 1, comma 1:

 

- Il testo dell'art. 1, comma unico, della legge regionale 30 agosto

2000, n. 36 recante "Proroga del termine di cui all'art.1 - comma

primo - della legge regionale 9 giugno 1998, n.19 - Strutture

operative nell'agricoltura: disciolto E.S.A.U. ed A.R.U.S.I.A."

(pubblicata nel B.U.R. n.48 del 6 settembre 2000), č il seguente:

 

"Art. 1.

 

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 9

giugno 1998, n. 19, ai fini del completamento della liquidazione del

disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, č prorogato fino al 30

giugno 2001".

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge č promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge č dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.