L.R.
16 AGOSTO 2001, N. 19
"Completamento
della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41
Vedi
L.R. 26 ottobre 1994, n. 35,
L.R. 09 giugno 1998, n. 19,
L.R. 30 agosto 2000, n. 36.
ARTICOLO
1
(Termine)
1.
Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30
agosto
2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del
disciolto
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, č fissato al 31
dicembre
2001.
2.
La Giunta regionale ha facoltā di dilazionare il termine di cui al
comma
1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di
eventuali
procedimenti liquidatori in corso.
ARTICOLO
2
(Compenso
del commissario)
1.
Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal
1°
luglio 2001, č fissato nella misura del cinquanta per cento
dell'indennitā
prevista per il Consigliere regionale.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Bocci,
deliberazione n.733 del 27 giugno 2001, atto consiliare n.735
(VIIa
Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente
"Attivitā
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale", il 5 luglio
2001.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente 19
luglio
2001, con parere e relazioni del Presidente Gobbini, per la
maggioranza,
e del Consigliere Renzetti, per la minoranza (atto
n.735/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del
24
luglio 2001, deliberazione n. 125.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 13 agosto 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 1, comma 1:
-
Il testo dell'art. 1, comma unico, della legge regionale 30 agosto
2000,
n. 36 recante "Proroga del termine di cui all'art.1 - comma
primo
- della legge regionale 9 giugno 1998, n.19 - Strutture
operative
nell'agricoltura: disciolto E.S.A.U. ed A.R.U.S.I.A."
(pubblicata
nel B.U.R. n.48 del 6 settembre 2000), č il seguente:
"Art.
1.
1.
Il termine previsto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 9
giugno
1998, n. 19, ai fini del completamento della liquidazione del
disciolto
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, č prorogato fino al 30
giugno
2001".
NOTA
ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge č promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge č dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.